Torna alla Home page

 

Il gruppo alpinistico Corvi di Mandello è sorto nel giugno 1971 per iniziativa di prestigiosi alpinisti locali.

Ha preso il nome da un nido di corvo trovato durante una scalata sulla torre Fiorelli in Grignetta.

Il Gruppo ha una scuola (Scuola di alpinismo Gruppo Corvi) ufficialmente riconosciuta dal Cai centrale.

 

STATUTO DEL GRUPPO CORVI

di Mandello del Lario

 

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 - Il GRUPPO CORVI, fondato a Mandello del Lario nel giugno del 1971 è una associazione di persone che danno la loro disponibilità a sviluppare iniziative riguardanti l'alpinismo in ogni sua forma.

 

Art. 2 - Il gruppo è completamente autonomo da altre strutture, è apolitico e non ha fine di lucro.

 

Art. 3 - Lo stemma del Gruppo è la testa di un corvo nero in un rettangolo giallo all'interno di un rettangolo con la scritta: "GRUPPO ALPINISTICO CORVI MANDELLO", sovrastato da cime di monti.

 

Art. 4 - La sede e' situata in via Dante, 47  in Mandello del Lario.

 

 

PRINCIPI PROGRAMMATICI

 

Art. 5 - Il principio programmatico che riassume in se sia la ragione di esistenza che gli obiettivi del GRUPPO e' quello di organizzare iniziative individuali e di gruppo che favoriscano l'acquisizione e la diffusione di esperienze in campo alpinistico, il che significa per esempio:

1)      praticare l'alpinismo in ogni sua forma dalla più tradizionale alla più moderna.

2)      affinare le tecniche alpinistiche con studi, aggiornamenti, sperimentazioni, scambi culturali sopratutto nell'ottica della sicurezza in montagna.

3)      organizzare corsi di alpinismo e scialpinismo a vari livelli allo scopo di diffondere la conoscenza della montagna in senso alpinistico e delle tecniche di approccio ad essa con la massima sicurezza.

4)      favorire la conoscenza di nuove montagne anche con l'organizzazione e/o la partecipazione a spedizioni europee ed extraeuropee e aiutando anche finanziariamente singoli soci che avessero l'occasione di prendere parte a spedizioni organizzate da altri gruppi.

5)      creare attorno a sé una atmosfera di passione per la montagna con attività culturali e servizi che vada oltre il senso individualistico della "performance" a1pinistica.

 

 

SOCI

 

Art. 6 - Nello spirito e con gli obiettivi degli art. 1 e 5 del presente statuto, possono essere presentati al GRUPPO nuovi aspiranti soci da almeno tre soci che si rendono garanti.

 

Art. 7 - I requisiti indispensabili per essere soci ordinari del GRUPPO CORVI sono essenzialmente relativi a: doti morali - doti tecniche - convenienza per il gruppo stesso.

 

Art. 8 - L'organo responsabile dell'ammissione o meno di un nuovo socio è l'Assemblea dei soci che si esprime con voto palese e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

 

Art. 9 - Su proposta di almeno tre soci effettivi, su decisione dell'Assemblea, possono diventare soci onorari del GRUPPO persone che abbiano operato in modo eccezionalmente positivo a favore del GRUPPO.

In ogni caso diventa socio onorario ogni socio considerato decaduto da socio effettivo.

 

Art. 10 - Ogni socio ha il dovere di accettare e osservare il presente statuto e tutte le decisioni dell'Assemblea e degli organi decisionali previsti, in particolare ogni socio ha il dovere di operare per il buon nome del GRUPPO e per la realizzazione delle finalità dello stesso.

 

Art. 11 - Un socio decade per rinuncia o per decisione insindacabile da parte dell'Assemblea a causa di valutazioni riguardanti i requisiti previsti dall'art. 7.

La decisione dell'Assemblea può essere di decadenza, nel qual caso il socio diventa automaticamente onorario, o di espulsione.

 

 

ORGANI SOCIALI

 

Art. 12 - Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Segretario.

 

Art. 13 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci del GRUPPO, hanno però diritto al voto solo i soci ordinari. L'Assemblea è convocata dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

E' compito dell'Assemblea definire gli indirizzi da dare al GRUPPO nel rispetto del presente statuto.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari.

 

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è eletto in seno all'Assemblea su lista unica con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed è composto da sette soci.

Il Consiglio e' convocato dal presidente o da un terzo dei suoi membri, ha compiti organizzativi ed esecutivi degli indirizzi definiti dall’Assemblea.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno quattro membri.

 

Art. 15 - Il Presidente è colui che presiede il Consiglio e l'Assemblea, che rappresenta il GRUPPO in tutti i rapporti esterni, che ha la responsabilità delle decisioni operative.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso.

Pur nella sua autonomia e responsabilità decisionale egli ha il dovere di rispettare il presente statuto, gli indirizzi tracciati dall'Assemblea e le indicazioni del Consiglio.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio, nei modi definiti nei rispettivi articoli e li presiede.

In caso di impedimenti il Presidente può farsi sostituire da un membro del Consiglio.

 

Art. 16 - Il Segretario è colui che si occupa dell'organizzazione interna del GRUPPO, della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, della gestione economico-finanziaria. Il Segretario è scelto dal Presidente, che ne è garante, anche al di fuori del GRUPPO.

Nello svolgimento delle sue funzioni è organo tecnico-amministrativo ma, se è socio o consigliere, non perde le sue prerogative.

 

 

PARTE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

Art. 17 - Il GRUPPO trae i suoi mezzi di sostentamento da oblazioni, proventi di attività varie.

Tali mezzi gli permettono di promuovere iniziative che realizzino le finalità statutarie senza fini di lucro.

Il GRUPPO si farà carico di contributi a suoi soci che prenderanno parte a spedizioni organizzate da altri gruppi.

Tale contributo riguarderà la parte della "royalty" spettante al socio partecipante alla spedizione.

Il GRUPPO si riserva in ogni caso di stabilire ulteriori contributi nel caso che il bilancio lo permetta.

Il concetto di spedizione è definito come una attività di rilevante impegno organizzativo e con un evidente ritorno in termini di immagine e di possibilità di attività collaterali.

Le informazioni necessarie per poter prendere le decisioni del caso, che spettano al Consiglio, devono in ogni caso pervenire al GRUPPO con largo anticipo.

Annualmente il Presidente presenterà all'Assemblea un bilancio consuntivo preparato con l'aiuto tecnico del Segretario e in accordo col Consiglio.

 

 

RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI

 

Art. 18 - Il GRUPPO manterrà con Enti pubblici e privati e con le Associazioni rapporti di collaborazione e disponibilità sia per la realizzazione delle finalità statutarie sia in caso di bisogni a livello umanitario.

 

 

MODIFICHE ALLO STATUTO

 

Art. 19 - Il presente statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea con maggioranza dei due terzi dei soci ordinari su proposta del Presidente, della maggioranza assoluta del Consiglio o di non meno di un terzo dei soci.